Sono state apportate diverse modifiche alla normativa sulle gallerie della rete stradale transeuropea da parte del decreto sostegno. il decreto in questione ha portato modifiche al Decreto Legislativo 5 ottobre 2006 numero 264 soprattutto per quanto riguarda le competenze della Commissione gallerie.

Le nuove competenze della Commissione Gallerie

La Commissione, grazie al nuovo Decreto, ha ora la possibilità “promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie”.

Un cambiamento fondamentale che si registra e quello nella composizione della Commissione galleria, organizzata secondo un nuovo organigramma.

La Composizione della Commissione Gallerie

La commissione gallerie sale di numero e modifica il proprio organico. 

I ruoli previsti dalla nuova normativa del decreto sostegni saranno:

  • Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che prosegui lavori in alternativa ci sarà un suo delegato
  • 7 tecnici  verranno selezionati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
  • due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile designati dal Ministro
  • un rappresentante dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
  • tre rappresentanti del Ministero dell’interno selezionati da Polizia stradale, Affari Interni e territoriali e vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile. Queste figure saranno selezionate dal Ministro
  • un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
  • un magistrato amministrativo
  • un magistrato contabile
  • un avvocato dello Stato.

Art 10-bis, sicurezza e gallerie aperte al traffico

L’articolo 10-bis rappresenta un passo importante per chi si occupa di gallerie stradali e sicurezza. L’articolo riguarda la Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza.

Vi sono infatti alcune gallerie stradali per le quali non è stata richiesta la messa in servizio alla data dell’entrata in vigore di questa normativa. È per queste gallerie che i Gestori, entro il 31 dicembre 2021, dovranno trasmettere il progetto della sicurezza alla Commissione, organizzata come spiegato sopra, insieme alle tempistiche di esecuzione dei lavori.

Tipo di interventi richiesti

Per avere un quadro del livello tecnico degli interventi occorre fare riferimento all’articolo 23 del Codice dei Contratti Pubblici.

In buona sostanza, il livello tecnico viene determinato da un’analisi preventiva degli aspetti qualitativi e quantitativi, geometrico-spaziali, insieme alla valutazione del tipo di prestazioni richieste per opere e impianti.

Dopo aver presentato il progetto (compito del Gestore) la Commissione è titolata a valutarlo, approvarlo e produrre eventuali prescrizioni.

Dopodiché il gestore esegue i lavori per adeguare la sicurezza come richiesto, ed entro l’anno 2025 trasmette la richiesta di messa in servizio, o per le gallerie stradali descritte nel comma 2, entro il 30 giugno 2027.

Entro i 60 giorni dalla richiesta di messa in servizio, la Commissione effettua un sopralluogo alla galleria. Solo dopo questo passaggio può autorizzare la messa in servizio della galleria.

È ovviamente possibile che parallelamente alla messa in servizio vengano comunicate prescrizioni, raccomandazioni e potrebbe anche essere messa in atto una limitazione dell’esercizio.

Rapporto di monitoraggio

Il rapporto di monitoraggio è un documento semestrale che deve essere prodotto entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio (art. 10 bis comma 8) di ogni anno da parte dei gestori. Il periodo in cui tale rapporto è obbligatorio è l’intervallo di tempo tra l’entrata in vigore delle nuove disposizioni e la richiesta di messa in servizio. 

Nel Rapporto bisogna presentare:

  • lo stato di avanzamento delle attività di messa in sicurezza, rispetto a quello programmato;
  • I risultati del monitoraggio funzionale delle gallerie, considerando le misure di sicurezza temporanee minime;
  • le eventuali variazioni;
  • una dichiarazione del responsabile della sicurezza che certifichi il perdurare dell’idoneità, sottoscritta dall’esperto qualificato e dal legale rappresentante del Gestore.(continua nella seconda parte)