Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato il 9 aprile 2021 una circolare concernente il Controllo delle Condizioni di Stabilità delle opere d’arte stradali.
Un importante passaggio per gli addetti ai lavori, che scioglie molti nodi dando risposte procedurali chiare.
Disposizioni precedenti
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6736-61-A1 del 19 luglio 1967 avente ad oggetto il Controllo delle Condizioni di Stabilità delle opere d’arte stradali
- Circolare integrativa del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 269 del 7 luglio 2020, concernente l’aggiornamento delle modalità di indagine per i controlli periodici nelle gallerie stradali sulla base dei nuovi strumenti e tecniche disponibili
- articolo 38 del d.P.R. 207/2010, che disciplina lo scopo e i contenuti del Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti.
Prima di questa circolare del 9 aprile sapevamo che l’onere di verificare la stabilità delle opere d’arte stradali e assicurare il loro stato di efficienza spettava ai gestori stradali ed autostradali.
Sapevamo anche che con la circolare integrativa (al paragrafo sopra indicata al punto 2) si possono utilizzare strumenti e tecniche di indagine avanzate come “georadar, laser-scan, ultrasuoni, indagini sismiche, indagini endoscopiche, purché riscontrate preventivamente, sulla base di metodologie di ricerca consolidate, da Istituti Universitari riconosciuti dal sistema italiano”.
Il piano di manutenzione è infine il documento da associare al progetto esecutivo che pianifica l’attività di manutenzione della galleria stradale.
Obiettivi della circolare
- acquisire un crescente livello di conoscenza sullo stato di funzionalità dell’opera e eseguire una più efficace programmazione delle attività di vigilanza, controllo e manutenzione;
- indirizzare le attività di sorveglianza e gli interventi di manutenzione per le gallerie stradali su strade nazionale e autostrade;
- adottare criteri avanzati, che considerino lo stato di conoscenza specifica di ciascuna infrastruttura;
- esigenza di adottare uno strumento unitario, per ciascuna galleria, nel quale siano indicati sia i controlli da fare, sia gli interventi programmati ed eseguiti;
- Esigenza di considerare il nuovo Piano di Manutenzione (come da art. 38) anche per gli interventi effettuati.
Il contenuto della circolare sul Controllo della Stabilità delle opere d’arte stradali
- I gestori delle reti nazionali e autostradali che abbiano attuato le indagini e i controlli secondo il Manuale di Ispezione delle Gallerie predisporranno, per ciascuna galleria stradale, un apposito “Piano di Sorveglianza dell’Opera”, nel quale sono riportate le attività di verifica periodica e gli interventi di ripristino programmati, sulla base dell’effettivo stato di conoscenza dei manufatti;
- Per gli interventi già eseguiti, il Piano di Sorveglianza usa le prescrizioni riportate nel Piano di Manutenzione in fase di progettazione, seguendo l’art. 38 (punto 3);
- Gli obblighi e le frequenze di verifica delle gallerie e la loro frequenza risultanti dal Piano di Sorveglianza sostituiscono quelli indicati dalla Circolare del 1967 (punto 1);
- Sono previste delle more per l’adozione del Piano di Sorveglianza nelle singole gallerie, durante le quali i gestori continueranno comunque a svolgere le attività ispettive delle gallerie secondo la Circolare del 1967 (punto 1).