Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo sulla modifica alla normativa sull’adeguamento di sicurezza in galleria stradale, si sono raggiunti negli ultimi anni alcuni importantissimi traguardi normativi.
Per riassumere:
- Cambiano le nuove competenze della commissione gallerie: ora la Commissione ha anche la possibilità di “promuovere attività di studio, ricerca e sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza delle gallerie”;
- Si modificano i ruoli all’interno della Commissione;
- Viene disciplinato il processo di adeguamento di sicurezza delle gallerie aperte al traffico;
- All’interno della procedura per l’adeguamento della sicurezza viene inserito un rapporto di monitoraggio semestrale, che contenga lo stato di avanzamento delle attività di messa in sicurezza, rispetto a quello programmato. I risultati del monitoraggio funzionale delle gallerie, considerando le misure di sicurezza temporanee minime. Le eventuali variazioni. Una dichiarazione del responsabile della sicurezza che certifichi il perdurare dell’idoneità.
Se vogliamo analizzare a fondo la nuova normativa, occorre ora concentrarsi sui ritardi nel processo di adeguamento delle gallerie stradali e nella loro gestione.
Come gestire i ritardi nell’adeguamento delle gallerie
Ora, secondo normativa sulle gallerie della rete stradale transeuropea, la Commissione può proporre alle prefetture o uffici competenti delle azioni e misure correttive.
- Se non viene presentata la richiesta di messa in servizio: le prefetture/uffici competenti possono sospendere l’esercizio, indicando eventuali percorsi alternativi
- Se non viene rispettato l’avanzamento dei lavori: a questo punto della normativa, sarà possibile accorgersi per tempo del ritardo nell’adeguamento procedurale, in tal senso. Infatti, l’andamento dei lavori verrà monitorato grazie al sistema di monitoraggio vigente.
Disciplina transitoria per le misure di sicurezza
Un’altra nozione importante relativa alla nuova normativa è l’art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza).
Nella fascia temporale che va dal rilascio dell’autorizzazione alla messa in servizio, il Gestore provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza minime temporanee.
Nel caso di inadempienza a tali misure, cosa che risulta da una visita ispettiva, la Commissione può disporre ulteriori limitazioni. Lo stesso vale se la trasmissione delle misure prese viene omessa o comunicata parzialmente, anche per quanto riguarda i rapporti semestrali di monitoraggio.
Insomma, qualsiasi sia lo scenario, la nuova normativa per la sicurezza in galleria stradale mira a coprire gli eventuali rischi momentanei che possano insorgere.