Benché abbia molto senso parlare di risanamento ambientale oggi, è ben più immediato agire prima che l’opera venga messa in atto, con un iter normativo definitivo che accomuna diverse situazioni.

Qui di seguito parleremo della valutazione di impatto ambientale (VIA), procedimento fondamentale per verificare la compatibilità ambientale di specifici progetti.

Valutazione di Impatto Ambientale: una definizione

Proposito principale della Valutazione di Impatto Ambientale è quello di integrare una valutazione ingegneristica inerente alla sostenibilità di un’opera con i processi decisionali nella Pubblica Amministrazione. Si può dire che la VIA costituisca un emblema di come la prevenzione di disastro ambientale sia una questione che riguarda tutti, cittadini e istituzioni in primis, e soprattutto chi si occupa di mettere in campo progetti grandi e quindi con un potenziale d’impatto maggiore.

A livello normativo, per inquadrare la VIA occorre rifarsi al d.lgs. n. 152/2006 e alla direttiva 2011/92/UE. Da questi riferimenti emergono obiettivi di interesse sanitario, oltre che ambientale, soprattutto utili quando si parla di progetti che avranno un certo impatto sulla comunità umana. 

Quando si applica la VIA

Il concetto di “impatto” è fondamentale per comprendere quando si applica una VIA. Infatti, si parla sempre di progetti che potrebbero avere una ripercussione forte e diretta sulla popolazione e sulla salute di animali ed essere umani, ma anche sulle opere d’arte e beni paesaggistici. 

Per alcune categorie di progetti si presume già l’impatto ambientale (si veda l’allegato al d.lgs. n. 152/2006), mentre per altre tipologie deve essere accertato tramite una specifica procedura, e infine esistono casi in cui la VIA non è prevista affatto. 

Cosa succede se non si sottopone alla VIA un progetto che la richiederebbe?

Molto semplice: il progetto viene annullato perché si è in piena violazione della legge, e si rischiano forti sanzioni amministrative.

A chi spetta la VIA?

In ambito statale si occupano della VIA il Ministero dell’ambiente, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale. 

Se manca l’aderenza ai termini, si pronuncerà direttamente il Consiglio dei Ministri.

In ambito regionale invece l’autorità competente è quella che, secondo le leggi regionali, ha compiti di tutela e valorizzazione ambientale. 

Lo svolgimento

Di norma prima di ogni valutazione di impatto ambientale deve essere effettuata una verifica di assoggettabilità. Questa sorta di screening preliminare viene poi pubblicato sul sito internet dell’amministrazione competente. 

L’autorità amministrativa a questo punto può prendere un provvedimento di assoggettabilità, a sua volta da pubblicare, e si procede con la consultazione, il prescoping e lo scoping, in cui gli stakeholder entrano più nel dettaglio con la definizione del progetto, istituendo un momento di collaborazione e scambio di pareri rilevanti. 

In questa fase il proponente stila la descrizione del progetto e decide le misure compensative e/o riduttive, come previsto dalla legge. 

Molto importante in questa fase anche la definizione della situazione nel caso in cui l’opera non venisse avviata (la cosiddetta “alternativa zero”).

Tutto questo materiale sarà sì stilato in maniera tecnica e conterrà una parte di informazioni specialistiche, tuttavia l’obiettivo è farlo comprendere al grande pubblico, in modo che la cittadinanza tutta possa aver chiaro il reale impatto ambientale di un progetto. 

In tutto ciò, le informazioni di natura industriale o commerciale vengono opportunamente schermate.

A questo punto chiunque può prendere visione degli atti e presentare osservazioni, ovviamente rispettando la procedura e i pareri delle amministrazioni locali, in alcuni casi anche delle associazioni ambientaliste locali. 

In seguito a una fase istruttoria l’autorità competente conferma la validità della VIA, con la possibilità di aggiungere proroghe e integrazioni.